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Riforma della Proprietà Industriale: cosa cambia?

Con l’entrata in vigore della L. 24 luglio 2023, n. 102, il panorama lP ha assistito ad una consistente ventata di novità. La lista delle modifiche introdotte è piuttosto estesa: dalle semplificazioni in materia di procedure amministrative di concessione e di opposizione, all’innalzamento delle sanzioni in materia di indicazioni mendaci sui prodotti, dalla riduzione del periodo di c.d. segretazione militare delle domande di brevetto alla caduta del professor’s privilege. Il tutto, sino ad arrivare alla nuova disciplina della convivenza tra brevetto italiano e brevetto europeo designante l’Italia (o ad effetti unitari).

Proprio le ultime due modifiche citate, sono chiaramente le più rilevanti

La fine del professor’s privilege e le nuove linee guida per la ricerca commissionata

Il nuovo art. 65 C.P.I. prevede ora che “quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore”.

Si tratta, in altre parole, di una vera e propria rivoluzione rispetto alla precedente normativa, che riconosceva ai ricercatori la titolarità delle invenzioni dai medesimi concepiti, peraltro determinando non poche problematiche in termini di individuazione del soggetto a cui riferirsi nel caso si fosse interessati a sfruttare o acquistare i diritti dell’invenzione.

Cambia anche la disciplina della ricerca commissionata da enti privati alle università ed agli enti di ricerca: oggi la disciplina della titolarità dei diritti sui risultati delle ricerche deve essere demandata ad accordi contrattuali redatti “sulla base” di “linee guida, che individuano i princìpi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca”.

Doppia brevettazione in arrivo?

In vista dell’entrata in vigore dell’Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), oggi pienamente in vigore, alcuni Stati membri dell’UE, tra cui Portogallo, Germania e Francia, avevano già modificato la loro precedente disciplina che vietava (come era in Italia) la simultanea protezione di una medesima invenzione per il tramite sia di un brevetto nazionale sia di un brevetto europeo. Ciò per rispondere all’esigenza di permettere alle imprese di avvalersi del brevetto unitario e del TUB in via aggiuntiva ed eventuale al brevetto nazionale.

Del resto, già prima della stipulazione dell’Accordo sul Tribunale Europeo dei Brevetti la possibilità di beneficiare contemporaneamente della protezione di una stessa invenzione col brevetto europeo e con quello nazionale non era esclusa in Austria, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Norvegia, Polonia e Svezia, a cui ora si sono aggiunte appunto Portogallo, Germania, Francia e Italia, sempre avvalendosi della facoltà in tal senso prevista dall’ art. 139.3 della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC).

La portata dell’intervento normativo è dunque effettivamente ampia e districarsi all’interno delle maglie della nuova disciplina non è impresa semplice.

Proprio per tale motivo, i nostri professionisti sono a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento, ovvero laddove necessitiate della nostra assistenza nell’ambito delle tematiche sopra esposte.